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  siete in >home > municipio > statuto Ultimo aggiornamento: 2008-12-13      

Titolo I

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Principi generali

Art. 1
Autonomia statuaria

  1. Il Comune di Pretoro è un Ente locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove la crescita civile, sociale, culturale ed economica.
  2. Il Comune si avvale della sua autonomia, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo sviluppo della propria attività e il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
  3. Il Comune rappresenta la comunità di Pretoro nei rapporti con lo Stato, con la Regione Abruzzo, con la Provincia di Chieti e con gli altri enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente statuto, nei confronti della comunità internazionale.


Art. 2
Finalità

  1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della comunità di Pretoro ispirandosi ai valori e agli obiettivi della Costituzione.
  2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione con altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche all'attività amministrativa.
  3. In particolare il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:
    • – rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;
    • – promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale e di integrazione razziale;
    • – recupero, tutela e valorizzazione delle risorse fisico-naturalistiche, storico-culturali, sociali-simboliche;
    • – difesa e valorizzazione del patrimonio naturale, storico-architettonico e paesaggistico;
    • – tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale, in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;
    • – superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;
    • – promozione delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione, con particolare riguardo alle attività di socializzazione giovanile e anziana;
    • – promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, in particolare nei settori del turismo e dell'artigianato anche attraverso il sostegno a forme di associazionismo e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali;
    • – organizzazione di un razionale assetto del territorio con particolare riferimento agli insediamenti civili, rurali, produttivi, produttivi e di servizio, al bacino sciistico montano, alla razionalizzazione delle infrastrutture ed urbanizzazioni di ogni genere, alla tutela e risanamento del sistema ambientale;
    • – ogni altro principio pubblico utile alla crescita delle popolazioni locali.


Art. 3
Territorio e sede comunale

  1. Il territorio del Comune di Pretoro si estende per 26,07 Kmq, pari ad ettari 2.607, confina con i Comuni di Roccamontepiano, Fara Filiorum Petri, Rapino, Pennapiedimonte, Roccamorice, Lettomanoppello e Serramonacesca.
  2. All'interno del territorio Comunale di Pretoro non è consentito l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.
  3. Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Via dei Mulini.
  4. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale; esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze su determinazione del Sindaco.
  5. Il Consiglio Comunale potrà stabilire l'apertura di un ufficio di rappresentanza in appositi locali siti nel centro storico, intendendosi per ufficio di rappresentanza una sede dove organizzare riunioni, manifestazioni, congressi e convegni.
  6. La denominazione o la modifica delle denominazioni di strade o frazioni può essere disposta dal Consiglio;
  7. Nelle frazioni o negli agglomerati in genere saranno individuati spazi per pubblicare le principali notizie, informazioni e avvisi di interesse della cittadinanza.

Art. 4
Stemma, logo e gonfalone

  1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Pretoro.
  2. Lo stemma del Comune è come descritto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998.
  3. L'uso del gonfalone con lo stemma del Comune, che sarà disciplinato dalla legge, sarà consentito in rappresentanza del Comune nelle cerimonie religiose e nelle manifestazioni civili anche al di fuori del territorio comunale.
  4. Il Comune utilizza un logo distintivo, come da bozzetto allegato al presente Statuto, che ne caratterizza i documenti e gli strumenti di comunicazione istituzionale. L'utilizzo del logo è concesso dal comune, nel rispetto della normativa vigente in materia, a soggetti che vengono in relazione con l'Amministrazione e che intendono qualificare la loro attività anche con un elemento di evidenza grafica della particolare relazione.
  5. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma e del logo del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 5
Consiglio Comunale dei ragazzi

  1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezine del consiglio comunale dei ragazzi.
  2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
  3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi saranno stabilite con apposito regolamento.

Art. 6
Programmazione e cooperazione

  1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
  2. Il Comune ricerca, in modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni vicini, con la Provincia di Chieti, con la Regione Abruzzo e la Comunità Montana della Maielletta.
  3. Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

Art. 7
Statuto

  1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti normativi del Comune.
  2. Lo Statuto e le sue modifiche, entro 15 giorni successivi alla data di esecutività, sono sottoposti a forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscibilità.