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ICI (imposta comunale sugli immobili)

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  1. Come si calcola
  2. Aliquote
  3. Valore aree edificabili ai fini ICI

Note dell'ente al contribuente

  1. Ai sensi dell'art.1 comma 173, lett.b) della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) per Abitazione Principale si intende, "salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del soggetto passivo" e, ai sensi dell'art.5 del Regolamento Comunale Immobili, si verifica nei seguenti casi:
    1. abitazione di proprietà del soggetto passivo;
    2. abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa (adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari);
    3. alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
    4. abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
    5. abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti di primo grado in linea retta, padre-figlio e/o figlio-padre);
    6. abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
  2. Aliquota agevolata del 2 per mille, Art.6, ultimo comma, del Regolamento Comunale Immobili: "(...omissis...) in favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse storico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzazione di sottotetti; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori".
  3. Regolamento delle Entrate Tributarie approvato con delibera di C.C. 25 del 30/04/2007:
    Articolo 8):
    • comma 5) I tributi comunali si riscuotono nelle forme di legge prevalendo, altresì, la riscossione attraverso il Concessionario a tal uopo incaricato dall'Amministrazione con apposita Convenzione.
    Articolo 13):
    • comma 1) Non sono dovuti versamenti di tributi comunali il cui importo sia inferiore a ¤ 12,00 (euro dodici);
    • comma 2) Detto importo si intende riferito all'ammontare sull'imposta globale riferita ad anno solare e dovuta da ciascun contribuente;
    • comma 3) Il pagamento dei tributi deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
    Articolo 14):
    • comma 1) Il contribuente ha diritto a compensare le somme a credito e a debito relative a tributi di competenza del Comune.
    • comma 2) La compensazione può essere effettuata in maniera verticale, tributo su tributo (TARSU/TIA su TARSU/TIA, ICI su ICI, ecc.).
    • comma 3) Il contribuente, nei termini di versamento del tributo (coincidenti massimo con l'ultima rata) può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo relative agli anni precedenti, purchè non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.
    • comma 5) Al fine di beneficiare di tale possibilità di compensazione, il contribuente deve presentare , almeno 30 (trenta) gg. prima della scadenza dell'importo a debito, la comunicazione contenente i dati relativi, utilizzando l'apposito modulo disponibile presso l'Ufficio Tributi.
    • comma 6) In caso di mancato riscontro entro 60 (sessanta) gg. dalla presentazione della comunicazione, il contribuente deve intendersi tacitamente autorizzato ad effettuare la compensazione secondo le modalità comunicate.
  4. Tratto da Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28-5-2008
    DECRETO-LEGGE 27 maggio 2008, n. 93
    Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie.
    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ...omissis...
    Emana il seguente decreto-legge:
    Art. 1.
    Esenzione ICI prima casa
    1. A decorrere dall'anno 2008 è esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.
    2. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992 ...omissis...

    SI PRECISA INOLTRE CHE:
    Ai sensi dell'art. 1 comma 173, lett. b della Legge 296/2006 (Finanziaria 2007) per Abitazione Principale si intende, "salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica del soggetto passivo" e, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento Comunale Immobili, si verifica nei seguenti casi:
    - abitazione di proprietà del soggetto passivo;
    - abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa (adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari);
    - alloggio regolarmente assegnato da Istituto autonomo per le case popolari;
    - abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;
    - abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti di primo grado in linea retta, padre-figlio e/o figlio-padre)
    - abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
    L'agevolazione prevista dal comma 1 dell'art. 1 del decreto legge 93/2008 è estesa anche alle pertinenze dell'abitazione, come definite dagli art. 817 e 818 del codice civile, e dall'art. 5 del Regolamento Comunale I.C.I.

    Si precisa che per l'anno 2008 il pagamento dell'I.C.I. avverrà come di consueto attraverso il concessionario, con l'utilizzo di un nuovo numero di conto corrente postale riservato al pagamento dei soli immobili siti nel Comune di Pretoro:
    il nuovo numero di CCP è 89049597, intestato a SOGET SPA PRETORO - CH - ICI.
    Si ricorda di indicare sempre il nome del Comune di ubicazione degli immobili.
    In merito alla DICHIARAZIONE ICI 2008 è stato approvato con D.M. 23/04/2008, con le relative istruzioni, il modello di dichiarazione ici relativo all'anno 2007, da presentare nel corso del 2008 entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
    Permane l'obbligo di presentazione della dichiarazione ICI PER TUTTI QUEI CASI RIPORTATI NELLE ISTRUZIONI MINISTERIALI ALLEGATE AL MODELLO DI DICHIARAZIONE, consultabile sul sito www.finanze.gov.it alla voce ICI - Imposta comunale sugli immobili Modello di dichiarazione (Decreto 23/4/08 - Modello e Istruzioni).

Normativa e circolari inerenti l'applicazione dell'Imposta

  • D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504: Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 - Titolo I (S.O . n. 137 alla G.U. n. 305 del 30/12/1992)
  • D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 1993, n. 75 - art. 1, comma 4-bis (pubblicato sulla G.U. n. 18 del 23/01/1993)
  • Decreto 15 marzo 2004 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 24/3/2004)
  • Decreto 15 aprile 2003: approvazione del modello di dichiarazione per il 2002 (Modello)
  • Decreto 3 marzo 2003 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 dell'8/3/2003)
  • Decreto 3 giugno 2002 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 133 dell'8/6/2002)
  • Decreto 27 febbraio 2002 (pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 56 del 7/03/02)
  • Circolare n. 3/DPF del 16 aprile 2003: nuove modalità di pubblicazione delle delibere
  • Circolare n. 7/DPF del 19 settembre 2002
  • Circolare n. 4/DPF del 30 maggio 2002: chiarimenti in ordine al pagamento dell'ICI. Art. 10 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
  • Circolare n.12/T del 21/12/01: introduzione dell'euro
  • Circolare n. 4/FL del 13 marzo 2001: chiarimenti in ordine alle disposizioni relative all'ICI
  • Circolare n. 3/FL del 7 marzo 2001: Legge 23 dicembre 2000 n. 388 (Legge finanziaria per l'anno 2001). Chiarimenti in ordine alle disposizioni relative all'ICI
  • Circolare n. 118/E del 7 giugno 2000: ICI - istruzioni per il versamento anno 2000
  • Circolare n. 23/E del 11 febbraio 2000: chiarimenti in ordine alle disposizioni relative all'ICI
  • Risoluzione n. 1/DPF del 3 marzo 2004: ICI. Immobili destinati alle attività di oratorio. Esenzione. Legge 1° agosto 2003, n. 206. Quesito.
  • Risoluzione n. 5/DPF del 17 settembre 2003: terreni agricoli in zone svantaggiate
  • Risoluzione n. 4/DPF del 3 giugno 2003: modello di dichiarazione per l'anno 2002
  • Risoluzione n. 6/DPF del 7 maggio 2002: abitazione principale costituita da due unità immobiliari
  • Risoluzione n. 1/DPF del 29 gennaio 2002: istanza di interpello proposta ai sensi dell'art.11 della L.27 luglio 2000, n.212
  • Risoluzione n. 1/FL del 19 febbraio 2001: determinazione delle aliquote. Ammissibilità del potere di deliberare aliquote inferiori al 4 per mille.